Direttiva UE e tirocini: cosa può cambiare per studenti e lavoratori

Che cos’è un tirocinio o cosa dovrebbe essere? La risposta breve è: un’opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro con un’esperienza formativa, di durata definita e magari anche retribuita, come ad esempio i tirocini che hanno fatto con noi Silvia, Alfonso e attualmente Giulia.

Ne parliamo perché anche noi nel tempo abbiamo offerto l’esperienza di tirocinio post laurea e curriculare (sempre retribuito, anche se in quest’ultimo caso non è obbligatorio) a studenti e studentesse universitari: ne abbiamo quindi un’idea concreta basata sulla nostra esperienza e sappiamo quanto può essere utile a chi si sta avvicinando al mondo del lavoro.

Ne parliamo in questo post anche perché la Commissione europea se ne sta occupando in modo attivo con una proposta di direttiva concepita per migliorare la qualità dei tirocini/stage non solo in Italia ma in tutta l’Unione Europea.

Come funzionano i tirocini o stage

I tirocini, anche conosciuti come stage, sono occasioni di maturare un’esperienza professionale a condizioni definite tra il tirocinante e l’azienda, o ente o altro soggetto, che si rende disponibile a offrire questa opportunità.

I tipi di tirocini sono due: curriculari, cioè intrapresi durante un percorso di studi come ad esempio quello universitario; extracurriculari, destinati a chi ha già terminato gli studi.

In breve, i tirocini o stage curriculari vengono promossi da istituti ed enti che si occupano di formazione, devono essere coerenti con il percorso di studi e quindi regolati da un progetto formativo. Questi tirocini non prevedono una retribuzione, anche se il soggetto che ospita il tirocinante può definire un’indennità da corrispondergli, come facciamo ad esempio noi. Al termine del tirocinio, lo studente può ad esempio ottenere dei crediti formativi.

I tirocini extracurriculari possono essere promossi da soggetti di tipo diverso, ad esempio agenzie per il lavoro, scuole enti e aziende che vengono definiti soggetti promotori che interagiscono sia con l’azienda, ente o altro soggetto che ospita il tirocinante, sia con il tirocinante stesso, formalizzando il tutto con una convenzione e un progetto formativo.

In genere i tirocini extracurriculari vengono associati a esperienze immediatamente successive al termine di un ciclo di formazione, ma possono essere attivati anche per altri casi, ad esempio per le persone che stanno cercando di reinserirsi nel mondo del lavoro.

Questi tipo di tirocini sono regolati a livello regionale e prevedono un compenso (indennità di partecipazione) e una durata massima, quest’ultima volta anche a garantire che lo strumento del tirocinio non sia utilizzato per mascherare un vero e proprio rapporto di lavoro.

Oltre alla presenza della retribuzione (indennità), l’altro grande spartiacque tra un tirocinio effettivo e una prestazione di lavoro subordinata è l’esistenza e il rispetto di un percorso di apprendimento, garantito anche dalla presenza di un tutor.

E proprio su questi due punti – il persistere di stage gratuiti e rapporti di lavoro subordinati mascherati da stage – si concentra il lavoro della Commissione europea con la sua proposta di Direttiva “relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (“direttiva sui tirocini”)”.

La proposta di direttiva è all’inizio del suo percorso che idealmente, nelle intenzioni dei suoi promotori, dovrebbe portare tutti gli stati dell’UE a recepirla nei loro ordinamenti legislativi.

L’impegno della Commissione europea con la proposta di Direttiva stage

La proposta di Direttiva della Commissione europea può essere consultata online (anche in formato pdf e in italiano, selezionando queste due opzioni tra quelle disponibili): qui ne riportiamo alcuni degli elementi utili a capire gli obiettivi di questa azione.

Quanti stagisti o tirocinanti ci sono in Europa? La proposta di Direttiva fornisce prima di tutto il contesto dal quale nasce il suo intento: gli ultimi dati disponibili (2019) mostrano che in Unione Europea ci sono 3,1 milioni di tirocinanti; di questi, 1,6 milioni sono retribuiti e 1,5 milioni non sono retribuiti.

I dati mostrano anche che 370.000 tirocinanti retribuiti hanno superato i sei mesi di tirocinio, e tra questi vi sono anche i tirocini ripetuti presso lo stesso datore di lavoro.

La Commissione europea fa anche riferimento alla raccomandazione del Consiglio del 2014 (“Tirocini di qualità nell’Unione europea”) come punto di partenza per far diventare la direttiva uno strumento legislativo con più forza.

La Direttiva individua subito i due aspetti problematici che vuole affrontare:

  • tirocini nei quali non tutti i diritti dei tirocinanti vengono rispettati
  • tirocini che non sono tali perché costituiscono veri e propri rapporti di lavoro: una condizione che diminuisce i costi per le aziende (e mette in posizione di svantaggio chi offre tirocini regolari), eludendo il pagamento delle imposte e la contribuzione previdenziale.

Da qui la proposta di direttiva per migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti e individuare i lavori camuffati da tirocini esaminando criteri fondamentali quali numero dei tirocini attivi, durata e condizioni di lavoro dei tirocinanti.

La Direttiva si delinea nei suoi quindici articoli ed è nell’articolo 5 che definisce un rapporto di lavoro regolare camuffato da tirocinio:

  • mancanza di una parte significativa di formazione
  • durata eccessiva e ripetizione del tirocinio presso lo stesso datore di lavoro
  • mansioni, responsabilità e intensità del lavoro pari a quella dei dipendenti regolari
  • presenza del requisito di esperienza analoga già svolta richiesto a chi si candida a un tirocinio
  • percentuale elevata si tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari
  • numero significativo di tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro, che hanno già fatto due o più tirocini o hanno lavorato nello stesso settore o in un settore analogo prima di iniziare il tirocinio attuale.

Le autorità che valuteranno le diverse situazioni dovranno quindi ricevere dalle aziende queste informazioni:

  • numero di tirocini e di rapporti di lavoro regolari
  • durata dei tirocini
  • condizioni di lavoro (comprese retribuzioni, mansioni e responsabilità)
  • componenti di apprendimento e formazione previste nei tirocini
  • avvisi di posti vacanti per tirocini.

Se la direttiva verrà approvata, gli Stati membri dell’UE dovranno recepirla e adottare le misure adeguate alla sua attuazione, e dopo cinque anni comunicare alla Commissione le informazioni relative per eseguire monitoraggio e valutazione della Direttiva.

Perché ci interessa l’informazione sulla Direttiva (e perché dovrebbe interessarti)

Come azienda che nel tempo ha attuato dei tirocini formativi curriculari in convenzione con enti universitari, e più in generale come azienda che dà lavoro e assume in maniera regolare e trasparente, ci interessa che lo strumento del tirocinio resti (o torni a essere) uno strumento importante per creare quel ponte spesso necessario tra esperienza di studio e avvicinamento al mondo del lavoro.

E ci interessa quindi la trasparenza che noi assicuriamo ogni volta che avviamo un tirocinio, riassumibile nelle sua voci più importanti: che il tirocinio sia coerente con quello che il tirocinante ha studiato; cha sia retribuito (noi prevediamo l’indennità anche per i tirocini curriculari); cha abbia una durata definita; che preveda la redazione di un progetto formativo concreto e utile nel proseguimento della carriera lavorativa del tirocinante.

Crediamo che sia importante essere al corrente di quel che si sta muovendo e potrebbe diventare uno strumento legislativo per tutelare il tirocinio come vera esperienza formativa, e di conseguenza i giovani che cercano di trovare un’opportunità per mettersi alla prova, imparare e prendere familiarità con il lavoro.